|
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.
Sommario
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Principi generali
Art. 3 - Soggetti aventi diritto
Art. 4 - Accertamento dell'handicap
Art. 5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata
Art. 6 - Prevenzione e diagnosi precoce
Art. 7 - Cura e riabilitazione
Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale
Art. 9 - Servizio di aiuto personale
Art. 10 - Interventi a favore di persone con handicap in situazioni di
gravità
Art. 11 - Soggiorno all'estero per cure
Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione
Art. 13 - Integrazione scolastica
Art. 14 - Modalità di attuazione dell'integrazione
Art. 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame
Art. 17 - Formazione professionale
Art. 18 - Integrazione lavorativo
Art. 19 - Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
Art. 20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni
Art. 21 - Precedenza nell'assegnazione di sede
Art. 22 - Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive,
turistiche e ricreative
Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
Art. 25 - Accesso alla informazione e alla comunicazione
Art. 26 - Mobilità e trasporti collettivi
Art. 27 - Trasporti individuali
Art. 28 - Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
Art. 29 - Esercizio del diritto di voto
Art. 30 - Partecipazione
Art. 31 - Riserva degli alloggi
Art. 32 - Agevolazioni fiscali
Art. 33 - Agevolazioni
Art. 34 - Protesi e ausili tecnici
Art. 35 - Ricovero del minore handicappato
Art. 36 - Aggravamento delle sanzioni penali
Art. 37 - Procedimento penale in cui sia interessata una persona
handicappata
Art. 38 - Convenzioni
Art. 39 - Compiti delle regioni
Art. 40 - Compiti dei comuni
Art. 41 - Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione
del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap
Art. 42 - Copertura finanziaria
Art. 43 - Abrogazioni
Art. 44 - Entrata in vigore
Torna a inizio pagina
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge
Art. 1 - Finalità
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di
libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena
integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia
possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della
collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta
da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona
handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e
di esclusione sociale della persona handicappata.
Torna a inizio sommario
Art. 2 - Principi
generali
1. La presente
legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti,
integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa
costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi
dell'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Torna a inizio sommario
Art. 3 - Soggetti
aventi diritto
1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in
suo favore in relazione alla natura e alla consistenza delle minorazione,
alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle
terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di
gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli
apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio
nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi
internazionali.
Torna a inizio sommario
Art. 4 - Accertamento
dell'handicap
1. Gli accertamenti
relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento
assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua,
di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante
le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n.
295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi
da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
Torna a inizio sommario
Art. 5 -
Principi generali per i diritti della persona handicappata
1. La rimozione
delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione
dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica,
psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi
finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare
con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona
handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e
consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e
precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e
riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze
scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento
della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua
integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata
un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la
comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero
e di integrazione della persona handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi
socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della
persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi
di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare
o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione e per ridurre
e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli
interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della
persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con
gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di
cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato
sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o
familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo nei casi strettamente
necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici
integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente
articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di
associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione
della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la
riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei
anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di
esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla
presente legge.
Torna a inizio sommario
Art. 6 - Prevenzione e
diagnosi precoce
1. Gli interventi
per la prevenzione e la diagnosi prenatale precoce delle minorazione si
attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53
e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di
cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n.
833 e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle
cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase
preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e
nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali
funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e
dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di
lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni
congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e
precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere
causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesion;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e
la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la
prevenzione delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a
rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi
precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per
l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo
congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei
controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di
indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 5, primo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere individuate
altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle
quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin
dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli
asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare
l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con
controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro
il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo
anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con
le caratteristiche di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni
altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di
controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni
in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli
incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni
forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la
rosolia.
Torna a inizio sommario
Art. 7 - Cura e
riabilitazione
1. La cura e la
riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che
prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che
valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla
globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la
comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le
strutture proprie o convenzionate assicura:
a) Gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della
persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e
ambulatoriali, a domicilio o presso centri socio-riabilitativi ed
educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'art. 8, comma 1,
lettera l);
b) La fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature,
protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui
servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
Torna a inizio sommario
Art. 8 - Inserimento ed
integrazione sociale
1. L'inserimento e
l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza
sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai
sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del
nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in
temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici
e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche
che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione
e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare
riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di
personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi
educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del
lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro
anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di
trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e
analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la
deistitusionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva
anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o
affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed
educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere
possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o
permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e
le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di
integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono
definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli
affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed
estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione
della scuola.
Torna a inizio sommario
Art. 9 - Servizio di
aiuto personale
1. Il servizio di
aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità
sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è
diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione
dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi
tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a
facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei
cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i
cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi
sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi
dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano
richiesta di prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c), del comma 2, deve
avere una formazione specifica. 4. Al personale di cui alla lettera b) del
comma 2, si estende la disciplina dettata dall'art. 2, comma 2, della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
Torna a inizio sommario
Art. 10 - Interventi a
favore di persone con handicap in situazioni di gravità
1. I comuni, anche
consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in
materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n.
142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio,
assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica
secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle
priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in
situazioni di gravità.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla
lettera m) del comma 1 dell'art. 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo
di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 e con gli
organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante
appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità
dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al
sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone
handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni,
fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi
regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo
possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'art.
38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il
funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono
essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti
ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici
e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti
pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità
alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con
vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile
per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree
vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme
previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, e
dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano
regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla
presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della
originaria destinazione urbanistica dell'area.
Torna a inizio sommario
Art. 11 - Soggiorno
all'estero per cure
1. Nei casi in cui
vengono concesse le deroghe di cui all'art. 7 del decreto del Ministro
della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273
del 22 novembre 1989 ove nel centro di altissima specializzazione estero
non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli
interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo
accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è
equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile
nella misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui
all'art. 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime
il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi
autorizzati dalle regioni sulla base dei criteri fissati con atto di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le
modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.
Torna a inizio sommario
Art. 12 - Diritto
all'educazione e all'istruzione
1. Al bambino da 0
a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può
essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà
derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione
provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per
ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola,
con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico
individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e
sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di
recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle
scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale
seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali,
della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei
diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6
sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e
coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5 primo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della
scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il
corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola,
sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine
il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i
centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati
con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie
quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino
in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità
della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a
trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai
docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata da ogni
effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche
gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche
mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o
segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale
esperto.
Torna a inizio sommario
Art. 13 - Integrazione
scolastica
1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni
delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo
restando quando previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto
1977, n. 517 e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre
attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo
gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di
programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari
sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli
accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla
predisposizione, all'attuazione e verifica congiunta di progetti
educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a
forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che
devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della
partecipazione alle attività coordinate;
b) la dotazione alle scuole alle università di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio
tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi
funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante
convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza
pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi
adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di
studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e
l'apprendimento di studenti non udentI;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate
da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità
sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei
bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la
socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale
docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti di fornire l'assistenza
per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap
fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado
sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un
rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e
comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo
preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite
attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative
sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di
sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del
profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo
individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle
sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei
collegi dei docenti.
Torna a inizio sommario
Art. 14 - Modalità di
attuazione dell'integrazione
1. Il Ministro
della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del
personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di
integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'art. 26
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel
rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 4 della legge 9
maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede
altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno
della prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo
il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle
classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata;
c) a garantire le continuità educativa fra i diversi gradi di
scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del
ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo
dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini
e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo
anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse
dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli
specialisti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera l), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del
consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza
ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del
diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono,
nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione
vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline
facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati,
determinate ai senti dell'art. 4 comma 3, della citata legge n. 341 del
1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto
art. 4, comma 3, della legge n. 341 del 1990. Nel diploma di
specializzazione conseguito ai sensi del predetto art. 4, deve essere
specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività
didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si
riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche
per l'attività didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'art. 3,
comma 3 della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli
stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigenti per la
definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi
attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il
diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di
cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce
titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno
solo se siano stati sostenuti gli esami relativi individuati come
obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno,
nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani
di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi
di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti
specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali
disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi
controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere
in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'art. 9 della citata legge n.
341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417 e successive modificazioni, al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e all'art. 65 della legge 20
maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora
manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'art. 13, comma 1, lettera
a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per
il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti
locali, impegnati in piani di educativi e di recupero individualizzati.
Torna a inizio sommario
Art. 15 - Gruppi di
lavoro per l'integrazione scolastica
1. Presso ogni
ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da
un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto
della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14, decimo comma, della legge
20 maggio 1982, n. 270 e successive modificazioni, due esperti designati
dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti
designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente
rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi
sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria
di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro
composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il
compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza
e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole,
di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la
conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di
cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani
educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente
all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da
inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della
giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della
relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi
di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.
Torna a inizio sommario
Art. 16 - Valutazione
del rendimento e prove d'esame
1. Nella
valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è
indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per i quali
discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali
attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli
elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli
alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi
per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla
valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche
universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore
degli alunni handicappati è consentito per il superamento degli esami
universitari, previa intesa col docente della materia e, occorrendo, con
il consiglio di facoltà, sentito eventualmente il consiglio
dipartimentale.
Torna a inizio sommario
Art. 17 - Formazione
professionale
1. Le regioni, in
attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e
m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n.
845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari
corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e
garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi
dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche
mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di
formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani
educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal
fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse
capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è
inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per
le persone handicappate non in grado di frequentare corsi normali. I corsi
possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano
svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento
professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'art.
5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di
volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad
adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi
pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione
professionale di cui all'art. 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è
rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per
il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone
handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo
comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata
ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme
sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative
territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri
e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Torna a inizio sommario
Art. 18 - Integrazione
lavorativa
1. Le regioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti,
istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di
lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che
svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione
lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a
quelli previsti dalle leggi regionali sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o
natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II
del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del
personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed
aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e
province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli
organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo
schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il
Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria
per accedere alle convenzioni di cui all'art. 38.
6. Le regioni possono provvedere con le proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate
per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività
lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai
datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per
l'assunzione delle persone handicappate.
Torna a inizio sommario
Art. 19 - Soggetti
aventi diritto al collocamento obbligatorio
1. In attesa
dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento
obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2. aprile 1968, n.
482 e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a
coloro che sono affetti da minorazioni psichica, i quali abbiano la
capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai
fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata
tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non
solo della minorazione fisica e psichica. La capacità lavorativa è
accertata dalle commissioni di cui all'art. 4 della presente legge,
integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle
discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Torna a inizio sommario
Art. 20 - Prove d'esame
nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
1. La persona
handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei
tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico
handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per
l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
Torna a inizio sommario
Art. 21 - Precedenza
nell'assegnazione di sede
1. La persona
handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con
minorazione iscritta alle categorie prima, seconda e terza della tabella
A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti
pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di
scelta paritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di
trasferimento a domanda.
Torna a inizio sommario
Art. 22 - Accertamenti
ai fini del lavoro pubblico e privato
1. Ai fini
dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la
certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
Torna a inizio sommario
Art. 23 - Rimozione di
ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
1. L'attività e la
pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazioni alcuna.
Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i
protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva
agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle
disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza,
l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e di connessi
servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i
loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di
attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità
di accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati
alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo
comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi,
discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con
la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
Torna a inizio sommario
Art. 24 - Eliminazione
o superamento delle barriere architettoniche
1. Tutte le opere
edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che
sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui
alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modifiche, sono eseguite in
conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e
successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, della citata legge n.
13 del 1989 e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti
ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni,
nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità,
qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge
n. 13 del 1989 non possono venire concesse, per il mancato rilascio del
nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la
conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità
suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei
lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma
1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, sono
allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla
normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le
opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del
progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal
comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di
abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere
siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere
al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una
dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico
abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di
finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di
conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà
atto in sede di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici e
luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di
cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità
è condizionato alla verifica tecnica delle conformità della dichiarazione
allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle
quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate
inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il
responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità e l'abitabilità ed
il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50
milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un
periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'art. 3
della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di
finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della citata legge n. 41 del
1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di
urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la
eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia
residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
9. I piani di cui all'art. 32, comma 21, della citata legge n. 41
del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli
spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla
realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori
acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in
modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la
Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di
mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è
destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e
recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle
disposizioni di cui all'art. 27 della citata legge n. 118 del 1971,
all'art. 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989 e
successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei
regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente
articolo perdono efficacia.
Torna a inizio sommario
Art. 25 - Accesso alla
informazione e alla comunicazione
1. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di
progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e
telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e
alla telefonica anche mediante istallazione di decodificatori e di
apparecchiature complementari, nonché l'adeguamento delle cabine
telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle
convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici
sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone
con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago
e la diffusione di decodificatori.
Torna a inizio sommario
Art. 26 - Mobilità e
trasporti collettivi
1. Le regioni
disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi
per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi
liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri
cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di
servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse
di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate
non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto
e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità
delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di
accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non
coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione
dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già
istituiti. I piani si mobilità delle persone handicappate predisposti
dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai
comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui
autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli
interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle
strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente
medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'art. 20
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei Trasporti provvede alla omologazione di almeno un
prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone
ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica delle
funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei
trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per
adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma
in corrispondenza con la loro sostituzione.
Torna a inizio sommario
Art. 27 - Trasporti
individuali
1. A favore dei
titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con
incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono
alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento
protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del
bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono
soppresse le parole: "titolari di patente F"e dopo le parole: "capacità
motorie," sono aggiunte le seguenti "anche prodotti in serie";
3. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 97 del 1986, è
inserito il seguente: «2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota
relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade
qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle
categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del
veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento
della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta
relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato».
4. Il comitato tecnico di cui all'art. 81, comma 9, del testo unico
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come
sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è
integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone
handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato
di cui all'art. 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai
soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il
Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 42.
Torna a inizio sommario
Art. 28 - Facilitazioni
per i veicoli delle persone handicappate
1. I comuni
assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate,
sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in
quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'art. 6 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve
essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per
l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Torna a inizio sommario
Art. 29 - Esercizio del
diritto di voto
1. In occasione di
consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto
pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il
raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le
unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione
elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato
numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di
accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'art. 1 della legge
15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini
handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di
voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun
elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un
handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta
apposita annotazione del presidente del seggio nel quale egli ha assolto
tale compito.
Torna a inizio sommario
Art. 30 -
Partecipazione
1. Le regioni per
la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della
persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la
partecipazione dei cittadini interessati.
Torna a inizio sommario
Art. 31 - Riserva degli
alloggi
1. All'art. 3,
primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni,
è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «r-bis) dispone una riserva dei
finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto
capitale a comuni, Istituti, autonomi case popolari, imprese, cooperative
o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per
l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle
esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei
familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione
di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie».
2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma
dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del
presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente
ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle
cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle
assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di
alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo
pubblico.
3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le
modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti
statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo
dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di
alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a persone handicappate
ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone
handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità
motorie.
4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità
sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31
dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione della
quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma
dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Torna a inizio sommario
Art. 32 - Agevolazioni
fiscali
1. Le spese mediche
e quelle di assistenza specifica necessaria nei casi di grave e permanente
invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che
eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a
seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono
deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli
oneri per sé o per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile,
purchè dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la
spesa, la persona da assistere perché invalida e il domicilio o la
residenza del percipiente.
Torna a inizio sommario
Art. 33 - Agevolazioni
1. La lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore
con handicap in situazioni di gravità accertata ai sensi dell'art. 4,
comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a
tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi
datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre
anni dal periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del
bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché
colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità,
parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre
giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a
condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia
ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli
previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n.
1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine
entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può
usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche agli affidatari di persone handicappati in situazione di gravità.
Torna a inizio sommario
Art. 34 - Protesi e
ausili tecnici
1. Con decreto del
Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle
protesi di cui al terzo comma dell'art. 26 della legge 23 dicembre, n.
833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili
tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con
handicap fisico o sensoriale.
Torna a inizio sommario
Art. 35 - Ricovero del
minore handicappato
1. Nel caso di
ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto
anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia
segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge
4 maggio 1983, n. 184.
Torna a inizio sommario
Art. 36 - Aggravamento
delle sanzioni penali
1. Per i reati di
cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale,
nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII
del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20
febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la
pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è
ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché
dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un
suo familiare.
Torna a inizio sommario
Art. 37 - Procedimento
penale in cui sia interessata una persona handicappata
1. Il Ministro di
grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio
decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione
alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali
di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di
custodia preventiva e di espiazione della pena.
Torna a inizio sommario
Art. 38 - Convenzioni
1. Per fornire i
servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro,
le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la
loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui
all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre
avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di
istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di
cooperative, semprechè siano idonee per i livelli delle prestazioni, per
la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed
operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le
comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di
persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o
comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro,
possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative
per i fini previsti dal comma 1, lettera h), i) e l) dell'art. 8, previo
controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto
alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente
legge.
Torna a inizio sommario
Art. 39 - Compiti delle
regioni
1. Le regioni
possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad
interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del
piano sanitario nazionale, di cui all'art. 53 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e successive modificazioni, e della programmazione regionale
dei servizi sanitari, sociali e formativi-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi
delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza
economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di
integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla
presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche
d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica
istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione
professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzatura,
operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e
riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti
di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di
riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività
di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui
all'art. 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove
tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di
sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività
assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli
interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'art. 5, per
verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al
funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie
degli incentivi e dei contributi di cui all'art. 18, comma 6, per
garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa
delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da
realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei
contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e
enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi
bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.
Torna a inizio sommario
Art. 40 - Compiti dei
comuni
1. I comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità
sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la
competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge
nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di
cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli
interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei
servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'art. 4 della citata legge n. 142
del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di
cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo
libero operati nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio
di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzare anche nelle
forme del decentramento previste dallo statuto stesso.
Torna a inizio sommario
Art. 41 - Competenze
del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale
per le politiche dell'handicap
1. Il Ministro per
gli affari sociali coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato
competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti
di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di
verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni
concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati
previo concerto con il Ministero per affari sociali. Il concerto con il
Ministero per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per
gli atti di carattere generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che
lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché
dai Ministri per le riforme istituzionali e per gli affari regionali e per
il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato
possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli
argomenti da trattare.
5. Il comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una
prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge
finanziaria.
6. Il comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art. 4
del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali
designato dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle
associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgono attività di promozione e
tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle
Amministrazioni in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni
anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di
attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli
indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le provincie autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di
ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati
relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente
legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è
presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da
una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre
rappresentanti della Presidenza del Consiglio di cui uno del Dipartimento
per gli affari sociali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La
commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le
problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli
emarginati, del Dipartimento degli affari sociali.
Torna a inizio sommario
Art. 42 - Copertura
finanziaria
1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi
regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'art. 41, alla
ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in proporzione al numero di abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge,
il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato
da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'art. 41, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare
concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta
specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune
aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a
realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle
persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la
prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere
incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni
ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie
all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e
di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno,
secondo le seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle
commissioni di cui all'art. 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero
per cure nei casi previsti dall'art. 11; c) lire 4 miliardi per il
potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui
all'art. 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui
all'art. 13, comma 1, lettera b;
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui
all'art. 13, comma 1, lettera b;
f) lire 1 miliardi e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a
interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all'art. 13,
comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui
all'art. 13 comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno
1993 per l'assunzione di personale docente a sostegno nelle scuole
secondarie di secondo grado prevista dall'art. 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione di personale
docente prevista dall'art. 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di
lavoro di cui all'art.15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai
servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'art. 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la
modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'art. 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le
agevolazioni per i genitori che lavorano, previsti dall'art. 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e
della commissione di cui all'art. 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53
miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del
Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province
autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del
presente articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere
dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore di
portatori di handicap".
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Torna a inizio sommario
Art. 43 - Abrogazioni
1. L'art. 230 del
testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'art.
415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed
i commi secondo e terzo dell'art. 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118,
sono abrogati.
Torna a inizio sommario
Art. 44 - Entrata in
vigore
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
![[Torna alla home page]](images/home1.gif) |